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Tribunali Emilia-Romagna > Comportamento antisindacale
Data: 26/04/2004
Giudice: Strozzi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 204/04
Parti: FILT-CGIL / Autolinee dell'Emilia SpA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - CONDOTTA ANTISINDACALE - REQUISITO DELL'ATTUALITA' - PREMANENZA DEGLI EFFETTI: SUFFICIENZA - ORDINE DI SERVIZIO CHE IMPONE DI COMUNICARE I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI ALLO SCIOPERO: ILLEGITTIMITA'


In occasione di uno sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali l'Azienda che gestisce in Reggio Emilia e provincia il servizio di trasporto pubblico per le persone ha pubblicato nelle bacheche aziendali un ordine di servizio con il quale si prescriveva che "il personale che aderisce allo sciopero è tenuto a comunicarlo, all'inizio dello stesso, alla sala operativa... indicando cognome e turno assegnato", e ciò al dichiarato fine di poter organizzare nel migliore dei modi la sostituzione dei lavoratori in sciopero. Il Tribunale del lavoro di Reggio, a seguito di denuncia di comportamento antisindacale, ha preliminarmente respinto la (consueta) eccezione di difetto di attualità, motivata nel caso di specie anche dalla sopravvenuta revoca dello sciopero per cui era causa, dando rilievo (anche) al fatto che nelle more del procedimento era sopravvenuto un ulteriore identico ordine di servizio relativamente ad altro sciopero e ravvisandovi "precisi elementi (cfr. Cass. Lav. n. 1684/2003) per ritenere che, pur esauritasi la singola azione lamentata lesiva, gli effetti della stessa permangano e siano suscettibili di perdurare nel tempo, vuoi per la portata dell'azione medesima, vuoi per la situazione di conflitto e incertezza derivatane, già in sé atta a restringere o ostacolare in qualche modo il libero esercizio di un diritto costituzionalmente garantito". Nel merito ha ritenuto tale ordine di servizio censurabile per proporsi di attenuare le conseguenze di danno dell'iniziativa di sciopero attraverso la collaborazione coatta degli stessi lavoratori che allo sciopero intendevano aderire. La decisione appare del tutto condivisibile, non già e non tanto perché sia inibito al datore di lavoro cercare di ovviare alle conseguenze negative che lo sciopero si propone di provocare, quanto piuttosto per il fatto che una volta che si riconosca come legittimo lo sciopero che, nel rispetto della disciplina dettata dalla legge n. 146/1990, abbia come effetto anche quello di rendere difficile la "difesa" datoriale ( naturale ed inevitabile conseguenza della inesistenza di un obbligo legale che imponga a ciascun lavoratore di dare preventiva o contestuale comunicazione della propria adesione), la decisione del datore di lavoro di imporre unilateralmente tale obbligo di comunicazione si qualifica ulteriormente come antisindacale nella misura in cui sollecita la collaborazione proprio di quelli dei lavoratori che abbiano deciso di aderire allo sciopero a rendere meno efficace la loro stessa iniziativa